La cancellazione dall'Albo dei Presidenti di seggio elettorale può essere richiesta direttamente dagli iscritti quando non più interessati a svolgere l'incarico.
In proposito si rammenta che qualora chiamati a svolgere la funzione di Presidente di Seggio si rifiuti senza giustificato motivo è prevista una sanzione di legge (art. 89 T.U. n. 570/60) e la segnalazione al Presidente della Corte d'Appello che disporrà la cancellazione.
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