<p style="text-align:center"><strong>ISTANZA DI ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"</strong></p>
<p style="text-align:center">art 5, co.2 D.lgs 14 marzo 2013, n 33 ("Decreto Trasparenza") modificato con D.Lgs 97/2016</p>
<p>L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione.</p>
<p>L’accesso generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.</p>
<p>L'istanza di accesso generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali ed eventuali spese di spedizione.</p>
<p>L'istanza di accesso generalizzato deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti.</p>