<p><strong>RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO</strong></p>
<p><strong>(art 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)</strong></p>
<p>L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda in tutto o in parte, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati.</p>
<p>La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.</p>
<p>L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.</p>